L’attività di recupero crediti oggi è posta sotto la vigilanza del Ministero dell’Interno, ma chi vi opera avverte la necessità di un nuovo Ministero.
In Italia, la delicata attività delle agenzie di recupero crediti stragiudiziale è normata dal capitolo IV (art. 115-120) del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), in vigore dal 1931 (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773) e “riformato” solo negli ultimi anni.
Solo recentemente, con alcuni interventi legislativi, si è cercato di porre rimedio alle carenze delle attuali norme. In particolare, la riforma nel 2008 dell’art. 115 TULPS (D.L. 08.04.2008, n. 59 – Circolare Ministeriale) estende l’operatività territoriale delle agenzie di recupero crediti. In particolare il Decreto stabilisce che:
Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali.
Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l’onere di affissione di cui all’articolo 120 può essere assolto mediante l’esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all’ufficio competente al rilascio della stessa l’elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni.
I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell’agenzia per la quale operano.
La Licenza di Recupero Crediti Art. 115 T.U.L.P.S. viene rilasciata dal Questore ed autorizza la gestione, l’incasso e il recupero per conto di terzi di crediti insoluti in qualsiasi modalità di contatto con il debitore, nel rispetto delle norme vigenti, nonché l’espletamento dell’attività connesse.
Pertanto chiunque voglia operare nel settore del recupero crediti dovrà ottenere una licenza di pubblica sicurezza, presentando una dichiarazione di inizio attività presso la Questura territorialmente competente, dimostrando di possedere i requisiti previsti dal TULPS.
Le riforme, dal 1931 ad oggi, non hanno però definito univocamente le modalità ed i limiti dell’attività di recupero crediti, contestualizzando la disciplina alle attuali esigenze, decisamente diverse da quelle del 1931.