• La tutela del credito
 
Marzo 13, 2019 wp_2375508

LETTERA di MESSA in MORA e DIFFIDA AD ADEMPIERE: differenze

LA LETTERA di MESSA IN MORA
La lettera di messa in mora è la procedura con cui il creditore di somme, beni o servizi intima ufficialmente alla controparte di compiere un determinato adempimento.
E’ regolata dall’art.1219 del Codice Civile, necessita di forma scritta e di essere inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o PEC per essere valida.
La lettera deve essere incisiva, sintetica e deve contenere:
  •  la descrizione dei fatti che danno diritto all’adempimento. La descrizione deve essere più completa possibile ed è utile evidenziare le discrepanze tra gli obblighi contrattuali e quello che in realtà e’ accaduto.
  •  la precisa richiesta oggetto della lettera: per esempio consegna del bene, risoluzione del disservizio, pagamento delle somme dovute oltre agli interessi derivanti dal ritardo e l’eventuale richiesta di risarcimento del danno subito a causa dell’inadempimento;
  • la fissazione di un termine entro il quale adempiere  il termine classico è quello di 15 giorni ma l’urgenza della soluzione del problema contestato può rendere necessario un termine inferiore.
  • l’avvertimento che, in caso di persistente violazione, si adiranno le vie legali con beneplacito di spese e danni a carico della controparte.
Risulta pertanto essere un avvertimento al destinatario che, in caso di mancato adempimento, decorsi i giorni indicati, si instaurerà un vero e proprio processo dinanzi al giudice o si agirà per ottenere coattivamente la soddisfazione delle proprie pretese.
Nell’art.1219 viene anche indicato quando non è necessario costituire formalmente in mora il proprio debitore:
– quando il debito deriva da fatto illecito;
– quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;
– quando è scaduto il termine, nei casi in cui la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
In questi specifici casi la messa in mora opererà automaticamente, senza necessità di un’ulteriore richiesta.
LA DIFFIDA AD ADEMPIERE
A differenza della messa in mora, la diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima alla controparte il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che, in caso contrario, si avrà la risoluzione del contratto.
E’ regolata dall’art.1454 del Codice Civile, necessita di forma scritta e di essere inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o PEC con firma digitale per essere valida.
Si configura come uno dei pochi casi previsti dal codice civile in cui un contratto può essere sciolto unilateralmente (risoluzione per inadempimento) senza la sentenza di un giudice.
Affinché il contratto venga risolto è necessario che l’inadempimento sia così grave da rendere inservibile il contratto stesso e che chi diffida sia adempiente, cioè abbia rispettato i propri obblighi contrattuali.
Come per la lettera di messa in mora deve essere incisiva, sintetica e deve contenere la descrizione dei fatti, la richiesta puntuale di adempimento e l’espressa indicazione dell’automatica risoluzione del contratto decorsi 15 giorni (o termine superiore) dal suo ricevimento.
Una volta decorso il termine senza che controparte abbia adempiuto, il contratto sarà automaticamente risolto, ma si potrà agire via stragiudiziale ed eventualmente legale per ottenere la restituzione di quanto già pagato e il risarcimento dell’eventuale danno derivante dall’inadempimento.
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