• La tutela del credito
 
Giugno 22, 2020 wp_2375508

Sospensione Titoli di Credito

La sospensione dei TITOLI DI CREDITO per Codiv-19 e il Beneficio previsto in favore dei Soggetti Debitori –
I soggetti debitori di somme di denaro, nel corso dell’emergenza epidemiologica per Covid-19, sono stati destinatari di una serie di provvedimenti emanati dal Governo tramite decreti-legge (successivamente convertiti in legge), che hanno “tentato” di alleviare la situazione di disagio economico determinata dalla chiusura forzata delle varie attività.
In particolare, il D.L. n. 23 dell’08.04.2020, convertito in Legge n. 40/2020, pubblicata il 06.06.2020 (denominato “Decreto Liquidità”), all’art. 11, comma 1 ha previsto che “(…)  i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono sospesi per lo stesso periodo”.
Tale sospensione opera su tutto il territorio nazionale per i titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020.
Destinatari e beneficiari della citata sospensione sono i debitori e i soggetti obbligati, anche per regresso o per garanzia, salvo per questi ultimi la facoltà di espressa rinuncia.
Con particolare riferimento agli assegni, l’art. 11, comma 2, della citata norma, prevede che “L’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione”; ciò significa che la sospensione relativa all’assegno è un termine posto a favore di colui che emette l’assegno (portatore).
Viceversa, qualora il beneficiario dell’assegno decida di non attenersi al citato termine di sospensione, lo stesso potrà portare all’incasso all’assegno, dovendo però sottostare agli ulteriori termini di sospensione previsti dal Legislatore, qualora il pagamento non dovesse andare a buon fine.
Infatti, il citato art. 11 dispone che per gli assegni la sospensione opera per i seguenti termini:
1. per la presentazione al pagamento del titolo;
2. per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
3. per l’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (detenuto presso la Banca d’Italia), in caso di mancato pagamento di un assegno per mancanza di autorizzazione e/o provvista (ex. art. 9 comma 2 e 9 bis comma 2, Legge 386/1990);
4. per il pagamento tardivo dell’assegno scoperto (ex art. 8, comma 1, Legge n. 386 del 1990).
In conclusione, il periodo di sospensione sovra indicato, costituisce un sostegno per i soggetti debitori, che a seguito dell’emergenza sanitaria si sono trovati in una situazione di scarsa e/o ridotta liquidità economica.
In ogni caso, poiché il titolo di credito costituisce di per sé un titolo esecutivo, qualora l’incasso e/o la presentazione – successivamente alla data del 31 agosto 2020 – non dovessero andare a buon fine, il soggetto creditore potrà agire per il recupero delle somme dovute, intraprendendo sin da subito l’esecuzione forzata mediante la notifica dell’atto di precetto.
Avv. Paola Bertello

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