Cosa accade se si manca a una mediazione?
Partecipare a un incontro di mediazione può sembrare un obbligo indesiderato quando si è determinati a far valere i propri diritti in tribunale. Tuttavia, ignorare l'invito può comportare conseguenze spiacevoli come la perdita della causa o l'applicazione di sanzioni. Esaminiamo quando e perché ciò potrebbe accadere e come evitare tali conseguenze gravi delegando un rappresentante nel caso in cui non sia possibile partecipare di persona.
La mediazione è una procedura preliminare al processo legale finalizzata alla conciliazione tra le parti coinvolte. In molti settori, la legge richiede che la mediazione sia un passaggio obbligatorio per filtrare le controversie prima che si trasformino in costosi e lunghi procedimenti giudiziari. La mediazione viene condotta da un esperto qualificato e coinvolge incontri specifici che richiedono di solito la partecipazione diretta delle parti interessate.
L'obbligo di partecipare alla mediazione è stabilito per legge in diversi ambiti, tra cui condomini, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazione, comodato, patti di famiglia, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica o da diffamazione, nonché in controversie relative a contratti assicurativi, bancari e finanziari. La recente riforma Cartabia della giustizia civile ha esteso l'ambito di applicazione della mediazione preventiva, includendo anche le controversie relative a contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura. In tutti gli altri casi, la mediazione rimane facoltativa.
La mediazione si svolge attraverso uno o più incontri presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia. Il primo incontro deve avvenire entro 20-40 giorni dalla presentazione della domanda di mediazione. L'invio della domanda interrompe la prescrizione e previene la decadenza dei diritti coinvolti.
Le parti coinvolte, insieme ai rispettivi avvocati, devono comparire dinanzi a un mediatore terzo e imparziale che cercherà di raggiungere un accordo conciliativo tra le parti al fine di evitare il processo giudiziario. Se l'accordo viene raggiunto, verrà redatto un accordo di mediazione che avrà valore vincolante e sarà assimilato a una sentenza. In caso contrario, verrà comunque redatto un verbale degli incontri, specificando la presenza o l'assenza delle parti.
Se una parte regolarmente invitata non si presenta all'incontro di mediazione, né personalmente né tramite un rappresentante appositamente nominato, l'altra parte può avviare e proseguire il processo basandosi sul verbale redatto dal mediatore che attesta il tentativo di mediazione. L'assenza alla mediazione sarà considerata un "elemento probatorio" a sfavore dell'assente, fornendo indizi che contribuiranno alla formazione della convinzione del giudice insieme ad altre prove raccolte durante il processo.
Una sentenza recente del tribunale di Termini Imerese ha affermato che l'assenza ingiustificata alla mediazione costituisce un "comportamento doloso", portando a ritenere provati i fatti sostenuti dalla controparte e l'infondatezza delle argomentazioni del non presente durante il processo.
In sintesi, chi decide di non partecipare alla mediazione rischia di essere considerato nel torto durante il processo. Inoltre, il giudice può condannare la parte assente, senza giustificati motivi, al pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il processo, a favore dello Stato. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare ulteriormente l'assenza alla mediazione e sottolinea l'importanza di prendere sul serio l'invito a partecipare a tale procedura preliminare.